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Sez. L, Sentenza n. 4975 del 08/03/2006 (Rv. 587582 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE | Diritto del lavoratore di eseguire la prestazione lavorativa in conformità della qualifica - Illegittimo rifiuto del datore di lavoro - Conseguenze - Risarcimento del danno (anche non patrimoniale) - Criteri di liquidazione - Individuazione - Fattispecie in tema di rapporto di lavoro giornalistico.
Stato
decisa il 2006-03-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/587582-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE

Ogni lavoratore subordinato ha un vero e proprio diritto, ai sensi dell'art. 2103 cod. civ., allo svolgimento della prestazione secondo la tipologia lavorativa propria della qualifica di appartenenza e la violazione di tale diritto (c.d. "demansionamento") determina la configurazione di un danno risarcibile, atteso che la negazione o l'impedimento allo svolgimento della prestazione lavorativa comportano una lesione del diritto fondamentale alla libera esplicazione della personalità del lavoratore nel luogo di lavoro, implicando un pregiudizio che incide sulla vita professionale e di relazione dell'interessato; la valutazione di siffatto pregiudizio, per sua natura privo delle caratteristiche della patrimonialità, non può che essere effettuata dal giudice alla stregua di un parametro equitativo, essendo difficilmente utilizzabili criteri di riferimento economici o reddituali. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito impugnata, rilevando l'inadeguatezza della relativa motivazione con cui, avuto riguardo allo svolgimento di un rapporto di collaborazione giornalistica fissa, non era stato considerato con esattezza tale tipo di rapporto e non erano stati valutati congruamente i relativi obblighi a carico delle parti e, tra essi, specificamente l'obbligo dell'azienda giornalistica di richiedere la prestazione lavorativa al collaboratore fisso ai sensi dell'art. 2 del c.c.n.l. dei giornalisti durante l'intero periodo del rapporto di lavoro entro i limiti della suddetta disposizione contrattuale, considerandosi la mancata utilizzazione, per un apprezzabile periodo, della prestazione lavorativa dipendente da problemi organizzativi e gestionali interni all'azienda e, perciò, riconducibile alla sua responsabilità).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 1256, Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., DPR 16/01/1961 num. 153 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)