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Sez. L, Sentenza n. 3168 del 17/04/1990 (Rv. 466673 - 01)

STAMPA - GIORNALISTA - RAPPORTO DI LAVORO GIORNALISTICO (LAVORO SUBORDINATO) - RAPPORTO DI COLLABORAZIONE FISSA - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - DOMANDA DI ACCERTAMENTO DEL DIRITTO ALLA QUALIFICA DI REDATTORE ORDINARIO - SUCCESSIVO ACCERTAMENTO GIUDIZIALE DEL PREDETTO RAPPORTO - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1990-04-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/466673-01

STAMPA - GIORNALISTA - RAPPORTO DI LAVORO GIORNALISTICO (LAVORO SUBORDINATO) - RAPPORTO DI COLLABORAZIONE FISSA - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - DOMANDA DI ACCERTAMENTO DEL DIRITTO ALLA QUALIFICA DI REDATTORE ORDINARIO - SUCCESSIVO ACCERTAMENTO GIUDIZIALE DEL PREDETTO RAPPORTO - AMMISSIBILITÀ.*

Ai sensi dell'art. 2 del contratto nazionale di lavoro giornalistico del 10 gennaio 1959, reso efficace erga omnes con d.P.R. 16 gennaio 1961 n. 153, la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato di collaborazione fissa, fra impresa giornalistica e giornalisti o pubblicisti, esige la continuità della prestazione, il vincolo della dipendenza e la responsabilità di un servizio e tale requisiti sussistono quando il soggetto, sebbene non impegnato in un'attività quotidiana, adempia l'incarico ricevuto svolgendo prestazioni non occasionali rivolte ad esigenze informative di un determinato settore di vita sociale ed assumendo la responsabilità del servizio. All'accertamento della sussistenza di detto rapporto - che implica sia l'impegno di redigere normalmente, e con carattere di continuità, articoli su argomenti specifici sia un vincolo di dipendenza, che non viene meno nell'intervallo fra una prestazione e l'altra, sia, infine, l'inserimento sistematico del soggetto nell'organizzazione aziendale - non osta la circostanza che il ricorrente abbia chiesto di essere qualificato come redattore ordinario, in quanto l'individuazione della qualifica, nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato del quale è stato domandato l'accertamento, è compito del giudice, il quale ben può, a fronte di una richiesta di qualifica superiore (come quella di redattore ex art. 1 del citato contratto), ritenere sussistente una qualifica diversa (come quella di collaboratore fisso ai sensi del detto art. 2). (V 2408/85, mass n 440252; (V 5367/83, mass n 430288).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Contr. Coll. 10/01/1959, DPR 16/01/1961 num. 153 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)