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Sez. U, Sentenza n. 15201 del 03/07/2006 (Rv. 592940 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Controversie riguardanti le indennità espropriative - Giurisdizione ordinaria - Sussistenza - Potere del giudice di evitare la decurtazione del quaranta per cento - Natura risarcitoria - Esclusione.
Stato
decisa il 2006-07-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/592940-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE

Nella determinazione dell'indennità di espropriazione, il potere del giudice di non operare l'abbattimento del quaranta per cento quando la mancata accettazione dell'indennità sia dipesa da un'offerta amministrativa rilevatasi palesemente irrisoria, simbolica o strumentalmente mirata a ottenere l'abbattimento o comunque incongrua, rientra nella corretta quantificazione del dovuto, e quindi nell'ambito della determinazione dell'indennità in conseguenza di atti di natura espropriativa o ablatoria, con riferimento al quale l'art. 34 del d.lgs. n. 80 del 1998 ha attribuito la giurisdizione al giudice ordinario, senza che alla mancata decurtazione possa attribuirsi natura risarcitoria per il comportamento dell'amministrazione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/08/1998 num. 80 art. 34 CORTE COST., Decreto Legisl. 08/06/2001 num. 327 art. 53 CORTE COST., Legge 08/08/1992 num. 359 CORTE COST., Legge 21/07/2000 num. 205 art. 7 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Decreto Legge 11/07/1992 num. 333 art. 5 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)