Sez. 1, Ordinanza n. 1537 del 14/06/1978 Cc. (dep. 11/08/1978) Rv. 139896 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - REGIME DI SEMILIBERTA - PRESUPPOSTI - ATTIVITA LAVORATIVA DA SVOLGERE ALL'ESTERNO DELL'ISTITUTO - ACCERTAMENTO DA PARTE DELLA SEZIONE DI SORVEGLIANZA - NECESSITA.*
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - REGIME DI SEMILIBERTA - PRESUPPOSTI - ATTIVITA LAVORATIVA DA SVOLGERE ALL'ESTERNO DELL'ISTITUTO - ACCERTAMENTO DA PARTE DELLA SEZIONE DI SORVEGLIANZA - NECESSITA.*
Secondo quanto stabiliscono gli artt 48 prima parte e 50 ultima parte della legge n 354 del 1975, il regime di semiliberta, consistente nella concessione al condannato e all'internato di trascorrere parte del giorno fuori dell'istituto per partecipare ad attivita lavorative o istruttive, e disposto in relazione ai progressi compiuti nel corso del trattamento ed al fine di favorire il suo graduale reinserimento nella societa; l'applicazione di tale misura presuppone, quindi, una duplice indagine, una di natura soggettiva, volta a stabilire, attraverso una valutazione globale del comportamento e della personalita del detenuto o dell'internato, se l'opera di rieducazione abbia conseguito positivi risultati, l'altra oggettiva perche inerente al tipo di attivita da svolgere all'esterno dell'istituto penitenziario, che essendo finalizzata al reinserimento sociale deve avere il requisito della concretezza. (in ordine a questo secondo punto, la Cassazione ha ritenuto carente la motivazione del provvedimento, non avendo la Sezione di sorveglianza indicato in termini di certezza l'attivita lavorativa alla quale il detenuto avrebbe dovuto dedicarsi.*
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 48 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 50 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)