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Sez. 1, Sentenza n. 1450 del 28/06/1982 Cc. (dep. 07/08/1982) Rv. 154913 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - REGIME DI SEMILIBERTÀ - CONCESSIONE - IDONEITÀ DEL SOGGETTO A FRUIRE DEL BENEFICIO - DUPLICE INDAGINE: SOGGETTIVA ED OGGETTIVA - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1982-06-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/154913-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - REGIME DI SEMILIBERTÀ - CONCESSIONE - IDONEITÀ DEL SOGGETTO A FRUIRE DEL BENEFICIO - DUPLICE INDAGINE: SOGGETTIVA ED OGGETTIVA - NECESSITÀ.*

Il criterio per stabilire l'idoneità del soggetto a fruire del trattamento in regime di semilibertà discende dal combinato disposto degli artt. 48, primo comma, 50, quarto comma e 51, primo comma della legge 26 luglio 1975, n. 354 (cosiddetto ordinamento penitenziario): tale normativa, articolata in una duplice indagine, richiede la compresenza di componenti soggettive, relative al comportamento tenuto dal condannato prima e dopo la concessione del beneficio, e di componenti oggettive, costituite dall'esistenza di attività lavorative, istruttive o ad ogni modo utili al suo reinserimento sociale e proprio a questo finalizzate dal legislatore. (Conf mass n 139896; (Conf mass n 141694).*

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 48 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 50 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 51 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)