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Sez. U, Sentenza n. 10214 del 04/05/2006 (Rv. 589868 - 01)

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE | Sospensione cautelare - Presupposti - Provvedimento relativo - Motivazione - Contenuto ed estensione - Controllo in cassazione - Limiti
Stato
decisa il 2006-05-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/589868-01

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE

In tema di sospensione cautelare dal servizio del magistrato sottoposto a procedimento penale, poichè le disposizioni dell'art. 31, terzo comma, del r.d.l. del 31 maggio 1946 n. 511 vanno interpretate alla luce delle innovazioni introdotte dal vigente codice di procedura penale, che si ispira ad un principio di accentuata autonomia del giudizio penale rispetto a quello disciplinare - in considerazione della diversità delle rispettive funzioni -, la sezione disciplinare del Consiglio Superiore della magistratura deve valutare non solo la gravità dell'accusa penale, ma anche (nei limiti di una delibazione allo stato degli atti) la consistenza e la serietà dei fatti posti a fondamento della medesima, per stabilire, senza interferenza nel merito del giudizio penale e nell'esclusiva ottica del procedimento disciplinare se sussistano i presupposti per l'applicazione della misura. A tal fine, in forza dell'ampiezza e indeterminatezza della disciplina normativa, il giudice disciplinare dispone di ampi spazi di libera valutazione, i quali comportano un divieto di sindacabilità diretta da parte del giudice di legittimità, che può esercitare un controllo limitato alla ragionevolezza di tale applicazione, attraverso la correttezza e congruità logica della motivazione.

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legisl. 31/05/1946 num. 511 art. 30, Regio Decr. Legisl. 31/05/1946 num. 511 art. 31

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)