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Sez. U, Sentenza n. 4965 del 03/06/1997 (Rv. 504921 - 01)

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE | Sospensione cautelare - Carattere automatico a seguito del rinvio a giudizio del magistrato - Esclusione - Previa valutazione della consistenza e serietà dei fatti in rapporto alla necessità del provvedimento provvisorio - Necessità.
Stato
decisa il 1997-06-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/504921-01

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE

In tema di sospensione cautelare dal servizio del magistrato sottoposto a procedimento penale, le disposizioni dell'art. 31, terzo comma, del R.D.L. del 31 maggio 1946 n. 511 vanno interpretate alla luce delle innovazioni introdotte dal vigente codice di procedura penale, che si ispira ad un principio di accentuata autonomia del giudizio penale rispetto a quello disciplinare - in considerazione della diversità delle rispettive funzioni - e che esclude essere il decreto che dispone il dibattimento dettato da una delibazione di fondatezza dell'accusa, piuttosto che da ritenuta necessità del dibattimento stesso. Ne consegue che analoga autonomia opera non solo rispetto al merito dei due procedimenti, ma anche nella fase cautelare, escludendosi che il rinvio a giudizio determini automaticamente le condizioni per il provvedimento di sospensione e riconoscendosi, invece, che tale evenienza non sottrae alla sezione disciplinare del Consiglio Superiore il potere di valutare non solo la gravità dell'accusa penale, ma anche (nei limiti di una delibazione allo stato degli atti) la consistenza e la serietà dei fatti posti a fondamento della medesima, al fine di stabilire, senza interferenza nel merito del giudizio penale e nell'esclusiva ottica del procedimento disciplinare (diretto alla tutela della considerazione e del prestigio dell'ordine giudiziario), se, tenuto anche conto delle specifiche esigenze del servizio, ricorrono le condizioni necessarie per emettere il suddetto provvedimento cautelare.

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 31/05/1946 num. 511 art. 31

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)