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Sez. L, Sentenza n. 4743 del 01/09/1982 (Rv. 422705 - 01)

CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - ESCLUSIONE - DIRITTO DEL CONCEDENTE COLTIVATORE DIRETTO - REQUISITO DELLA PROPORZIONALITÀ DELLA CAPACITÀ LAVORATIVA DELLA FAMIGLIA DEL CONCEDENTE ALLE ESIGENZE DI COLTIVAZIONE DEL FONDO - COMPUTO - CRITERIO.*
Stato
decisa il 1982-09-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/422705-01

CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - ESCLUSIONE - DIRITTO DEL CONCEDENTE COLTIVATORE DIRETTO - REQUISITO DELLA PROPORZIONALITÀ DELLA CAPACITÀ LAVORATIVA DELLA FAMIGLIA DEL CONCEDENTE ALLE ESIGENZE DI COLTIVAZIONE DEL FONDO - COMPUTO - CRITERIO.*

In tema di cessazione della proroga legale di affitto di fondo rustico sulla base della dichiarazione del concedente di voler coltivare il fondo direttamente, il requisito della proporzionalità della capacità lavorativa della famiglia del concedente stesso alle esigenze di coltivazione del fondo (richiesto dall'art. 1 del d.l.G.C.P.S. n. 273 del 1947) è da rapportare ad una forza lavorativa e familiare che non esclude l'impiego di mano d'opera estranea (anche con mezzi meccanici altrui), purché sia prevalente rispetto a questa. Il relativo apprezzamento è rimesso al giudice del (V 6701/81, mass n 417575, sulla prima parte; merito. (V 2470/81, mass n 413248; (V 6336/80, mass n 410077; (Conf 2035/82, mass n 419896, sulla prima parte).*

Riferimenti normativi: Decr. Leg. Capo Provv. Stato 01/04/1947 num. 273 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)