Sez. 5, Sentenza n. 4959 del 16/02/1981 Ud. (dep. 27/05/1981) Rv. 149022 - 01
GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO PER DECRETO - OPPOSIZIONE - COMPARIZIONE DELL'OPPONENTE - MANCATA COMPARIZIONE - LEGITTIMO IMPEDIMENTO - PROVA SUCCESSIVA ALLA SENTENZA CHE ORDINA L'ESECUZIONE - RILEVANZA - PRESUPPOSTI - FATTISPECIE.*
GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO PER DECRETO - OPPOSIZIONE - COMPARIZIONE DELL'OPPONENTE - MANCATA COMPARIZIONE - LEGITTIMO IMPEDIMENTO - PROVA SUCCESSIVA ALLA SENTENZA CHE ORDINA L'ESECUZIONE - RILEVANZA - PRESUPPOSTI - FATTISPECIE.*
Anche quando l'opponente non sia in grado di far pervenire tempestivamente la documentazione relativa all'impedimento, ha l'Onere di specificare nella comunicazione telegrafica la natura dell'impedimento stesso ed il tempo della sua insorgenza, affinche il pretore possa delibare la legittimita dell'impedimento e la impossibilita di un tempestivo invio della relativa documentazione. A tale Onere non ottempera chi si limiti a dare generica comunicazione telegrafica di un 'incidentè occorso. (Conf mass n 138241).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 510 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)