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Sez. 3, Sentenza n. 1911 del 28/01/1986 Ud. (dep. 08/03/1986) Rv. 172043 - 01

GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO PER DECRETO OPPOSIZIONE - COMPARIZIONE DELL'OPPONENTE - MANCANZA - LEGITTIMO IMPEDIMENTO - IMMEDIATA COMUNICAZIONE - OBBLIGATORIETÀ - PROVA TARDIVA - AMMISSIBILITÀ - LIMITE.*
Stato
decisa il 1986-01-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/172043-01

GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO PER DECRETO OPPOSIZIONE - COMPARIZIONE DELL'OPPONENTE - MANCANZA - LEGITTIMO IMPEDIMENTO - IMMEDIATA COMUNICAZIONE - OBBLIGATORIETÀ - PROVA TARDIVA - AMMISSIBILITÀ - LIMITE.*

In tema di opposizione a decreto penale, l'esistenza di un assoluto impedimento a comparire in udienza deve essere addotto immediatamente - qualora ciò sia possibile - dall'opponente, che è poi obbligato a fornirne anche la prova appena cessato l'impedimento stesso. In tal modo il magistrato procedente viene posto subito in grado di effettuare, sia pure ad un primo sommario esame le necessarie valutazioni. (Conf mass n 168354; (Conf mass n 168079; (Conf mass n 164637; (Conf mass n 161337; (Conf mass n 153471; (Conf mass n 152692; (Conf mass n 150098; (Conf mass n 149022; (Conf mass n 146489; (Conf mass n 139034).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 510 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)