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Sez. 6, Sentenza n. 1990 del 27/05/1999 Cc. (dep. 12/07/1999) Rv. 214115 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - ESIGENZE CAUTELARI | Pericolo di fuga - Desumibilità dalla condizione di straniero dell'indagato - Esclusione - Concreti ed attuali elementi rivelatori - Necessità - Fattispecie relativa a straniero rientrato, dopo il fatto, nel suo paese di origine ed abituale dimora.
Stato
decisa il 1999-05-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/214115-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - ESIGENZE CAUTELARI

Il pericolo di fuga di cui all'art. 274, lett. b), cod. proc. pen. non può essere desunto esclusivamente da una mera presunzione, quale è la condizione di straniero dell'indagato, ma deve essere ancorato a concreti elementi dai quali sia logicamente possibile dedurre, attraverso la valutazione di un'attività positiva del soggetto in termini di attualità, la reale ed effettiva preparazione della fuga. Non è sufficiente pertanto ad integrare l'esigenza cautelare suddetta la circostanza che l'indagato straniero, si sia portato, dopo la commissione del fatto addebitatogli, nel suo paese d'origine e di abituale dimora, apparendo tale spostamento, di per sè, fisiologico alla condizione di vita del soggetto piuttosto che indice di una deliberata volontà di sottrarsi al concreto esercizio della giurisdizione italiana. (Fattispecie di annullamento dell'ordinanza di custodia in carcere nella parte relativa alla ritenuta esigenza cautelare, ravvisata esclusivamente nella condizione di straniero del prevenuto, ed alla connessa adeguatezza della misura).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 com. 1 lett. B, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 274 com. 1 lett. B CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)