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Sez. 2, Sentenza n. 3420 del 28/06/1995 Cc. (dep. 10/08/1995) Rv. 202363 - 01

Misure cautelari - Personali - Disposizioni generali - Esigenze cautelari | Pericolo di fuga - Desumibilità da presunzioni - Esclusione - Concreti elementi rivelatori - Necessità - Fattispecie relativa a straniere colto con documenti falsi.
Stato
decisa il 1995-06-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/202363-01

Misure cautelari - Personali - Disposizioni generali - Esigenze cautelari

Il pericolo di fuga di cui all'art. 274, lett. b), cod. proc. pen. non può essere desunto da mere presunzioni, ma deve essere ancorato a concreti elementi dai quali sia logicamente possibile dedurre la reale ed effettiva preparazione della fuga. Non è sufficiente pertanto ad integrare l'esigenza cautelare suddetta la circostanza che l'indagato, straniero, sia stato colto in possesso di un'auto rubata e di documenti falsi e che risultino i suoi perduranti contatti con l'estero, a meno di non ritenere, erroneamente, che per qualsiasi straniero, in possesso di documenti di identificazione contraffatti, sussista l'esigenza cautelare "de qua".

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 lett. B, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 274 lett. B CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)