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Sez. 2, Sentenza n. 775 del 02/12/2005 Cc. (dep. 11/01/2006) Rv. 232866 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - ESIGENZE CAUTELARI | Pericolo di fuga - Accertamento - Mera irreperibilità - Identificazione - Esclusione.
Stato
decisa il 2005-12-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/232866-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - ESIGENZE CAUTELARI

In tema di esigenze cautelari, il pericolo di fuga, indicato dall'art. 274 lett. b) cod. proc. pen., non può essere individuato nel fatto della mera irreperibilità del soggetto, qualora non vi siano elementi concreti tali da fare ritenere che l'irreperibilità sia significativa della volontà di sottrarsi al processo. (La Corte ha altresì specificato che il pericolo di fuga non può essere automaticamente desunto dal fatto che il soggetto non abbia fissa dimora, situazione questa meritevole di adeguato apprezzamento ai fini del giudizio sulla sussistenza del pericolo, ma che di per sè non esprime la volontà di sottrarsi al processo, almeno le volte in cui nessuna variazione dello stile di vita sia sopravvenuta a seguito dell'inizio delle indagini preliminari).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 com. 1 lett. B

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)