Sez. 1, Sentenza n. 5005 del 14/10/1998 Cc. (dep. 14/12/1998) Rv. 212648 - 01
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Smaltimento di rifiuti tossico-nocivi senza autorizzazione - Disciplina sanzionatoria - Art. 26 D.P.R. 10 settembre 1982 n.915 - Abrogazione - Normativa successiva prevedente il fatto come reato - Sussistenza - Art. 51, comma 1, lett. b) del D.L.G. 5 febbraio 1997 n.22. - Fattispecie: operazioni di stoccaggio provvisorio.
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE
Le attività di smaltimento dei rifiuti tossico-nocivi senza la prescritta autorizzazione regionale già sanzionate dall'art. 26 dell'abrogato D.P.R. 10 settembre 1982 n.915, costituiscono tuttora reato ai sensi dell'art. 51, comma 1, lett. b) del D.L.G. 5 febbraio 1997 n.22. (Fattispecie relativa ad operazioni di stoccaggio provvisorio di rifiuti tossici e nocivi).
Riferimenti normativi: DPR 10/09/1982 num. 915 art. 26 CORTE COST., Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 51 com. 1 lett. B
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)