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Sez. 6, Sentenza n. 52 del 10/01/2000 Cc. (dep. 25/01/2000) Rv. 215433 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ORDINANZA DEL GIUDICE - REQUISITI - MOTIVAZIONE | Possibilità di integrazione della motivazione da parte del giudice del riesame - Sussistenza - Condizioni - Limiti.
Stato
decisa il 2000-01-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/215433-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ORDINANZA DEL GIUDICE - REQUISITI - MOTIVAZIONE

Il coordinamento fra il disposto dell'art. 292, comma secondo, lett. c e c bis e quello dell'art. 309, comma nono, c.p.p., va stabilito nel senso che al tribunale del riesame deve essere riconosciuto il ruolo di giudice collegiale e di merito sulla vicenda "de libertate", onde allo stesso non è demandata tanto la valutazione della legittimità dell'atto, quanto la cognizione della vicenda sottostante, e quindi primariamente la soluzione del contrasto sostanziale tra la libertà del singolo e la necessità coercitiva, con la conseguenza che la dichiarazione di nullità dell'ordinanza impositiva deve essere relegata a "ultima ratio" delle determinazioni adottabili. Tale nullità, invero, può essere dichiarata solo ove il provvedimento custodiale sia mancante di motivazione in senso grafico ovvero ove, pur esistendo una motivazione, essa si risolva in clausole di stile, onde non sia possibile, interpretando e valutando l'intero contesto, individuare le esigenze cautelari il cui soddisfacimento si persegue.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 125, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 125, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 292 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)