Sez. 3, Sentenza n. 2664 del 23/04/1980 (Rv. 406426 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - RISCATTO - PREZZO - PAGAMENTO - TERMINI - DECORRENZA.*
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - RISCATTO - PREZZO - PAGAMENTO - TERMINI - DECORRENZA.*
Per effetto dell'entrata in vigore della legge interpretatrice 8 gennaio 1979, n 2, applicabile in quanto tale anche ai giudizi in corso, ove sorga contestazione in ordine all'Esercizio del diritto di riscatto previsto a favore dell'affittuario coltivatore diretto del fondo dall'art 8 della legge 26 maggio 1965, n 590 (modificato dalla legge 14 agosto 1971, n 817), i termini per il versamento del prezzo di acquisto decorrono dal passaggio in giudicato della sentenza che ha riconosciuto il diritto di riscatto. (Conf 1870/79, mass n 398253).*
Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 art. 1, Legge 08/01/1979 num. 2 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)