Sez. 1, Sentenza n. 696 del 26/01/1999 (Rv. 522631 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITÀ - IN GENERE | Per omessa produzione della pronuncia appellata - Dichiarazione - Forme - Sentenza - Necessità - Declaratoria di improcedibilità con ordinanza - Conseguenze - Nullità assoluta del provvedimento - Configurabilità - Condizioni e limiti - Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza "de qua" - Ammissibilità - Condizioni - Fondamento - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITÀ - IN GENERE
In tema di impugnazioni, il provvedimento con il quale il giudice di appello dichiari l'improcedibilità del gravame per omessa produzione della copia autentica della pronuncia di primo grado va emanato sotto forma di sentenza, e non di ordinanza, trattandosi di statuizione a contenuto non ordinatorio che definisce il giudizio (arg. ex art. 350 comma primo, 279 comma primo n. 2 cod. proc. civ.). A tal proposito, il principio di diritto secondo cui un provvedimento collegiale emesso in forma di ordinanza nonostante il suo carattere sostanziale di sentenza è affetto da nullità insanabile qualora rechi la firma del solo presidente (e non anche dell'estensore) va coordinato con quello, di portata affatto generale, della prevalenza della sostanza sulla forma, sì che, ove la qualità di giudice relatore sia ascrivibile, "ex actis", a persona fisica diversa da quella del presidente avuto riferimento alla sola intestazione del verbale d'udienza collegiale, e non anche al contenuto dell'ordinanza dichiarativa dell'improcedibilità dell'appello, redatta (come nel caso di specie) a mano dal presidente, deve ritenersi caducata la presunzione di corrispondenza tra il giudice originariamente indicato come relatore ed il giudice estensore del provvedimento che, in tal caso, può legittimamente identificarsi con il presidente (arg. ex artt. 118, 119 disp. att. cod. proc. civ.), con conseguente assolvimento dell'obbligo di sottoscrizione ex art. 132, comma terzo cod. proc. civ., e conseguente ammissibilità del ricorso per cassazione presentato contro il detto provvedimento. (Nella specie la S.C. - rilevato che, dopo l'apertura del verbale di udienza dinanzi al collegio di appello con l'indicazione della qualità di relatore di uno dei suoi componenti in persona diversa dal presidente, si dava atto che "il collegio si ritira in camera di consiglio per verificare la ritualità della produzione della copia della sentenza di primo grado", e che, ancora, "il collegio decide come da separata ordinanza, di cui viene data lettura alla pubblica udienza" - osservava ancora, nell'enunciare il principio di diritto di cui in massima, che l'ordinanza "de qua", redatta nella immediatezza del momento deliberativo e con la contemporanea presenza degli originari componenti del collegio, era vergata a mano dal presidente e risultava priva di qualsivoglia indicazione relativa ad un diverso estensore).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 279 com. 1 n. 2, Cod. Proc. Civ. art. 348, Cod. Proc. Civ. art. 350 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 118, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 118, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 119 CORTE COST., Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 119 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)