Sez. L, Sentenza n. 577 del 29/01/1990 (Rv. 465043 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - TRASFERIMENTI - ILLEGITTIMITÀ PER MANCANZA DI COMPROVATE RAGIONI - DIRITTO ALLA RETRIBUZIONE DURANTE IL RIFIUTO DEL TRASFERIMENTO - PERSISTENZA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - TRASFERIMENTI - ILLEGITTIMITÀ PER MANCANZA DI COMPROVATE RAGIONI - DIRITTO ALLA RETRIBUZIONE DURANTE IL RIFIUTO DEL TRASFERIMENTO - PERSISTENZA.*
Il lavoratore, del quale sia giudizialmente riconosciuto che il datore di lavoro ha disposto l'illegittimo trasferimento, per la Mancanza delle comprovate ragioni (tecniche, organizzative e produttive) previste dall'art. 2103 cod. civ. (nel testo sostituito dall'art. 13 della legge n. 300 del 1970), ha diritto, stante la mora credendi del datore di lavoro, a ricevere da questo la retribuzione per tutto il tempo in cui, rifiutando il trasferimento, sia rimasto a disposizione della controparte senza essere riammesso al servizio nella Sede originaria.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)