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Sez. L, Sentenza n. 9530 del 01/07/2002 (Rv. 555478 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - TRASFERIMENTI | Ingiustificatezza ex art. 2103 cod. civ. - Conseguenze - Tutela - Risarcimento e reinserimento nella precedente sede di lavoro.
Stato
decisa il 2002-07-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/555478-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - TRASFERIMENTI

In caso venga adottato a carico di un lavoratore un provvedimento di trasferimento che sia giudizialmente riconosciuto come illegittimo, in quanto non adeguatamente giustificato, a norma dell'art. 2103 cod. civ. (nel testo sostituito dall'art. 13 della legge n. 300 del 1970), da comprovate ragioni tecniche, organizzative o produttive, il lavoratore ha diritto non solo al risarcimento del danno, ma anche ad essere riammesso presso la sua precedente sede di lavoro.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)