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Sez. L, Sentenza n. 1074 del 08/02/1999 (Rv. 523049 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - TRASFERIMENTI | Ingiustificatezza ex art. 2103 cod. civ. - Conseguenze - Nullità e improduttività di effetti - Parziale inadempimento del datore di lavoro - Configurabilità - Inottemperanza da parte del lavoratore - Legittimità - Fattispecie relativa a licenziamento intimato a causa della non ottemperanza.
Stato
decisa il 1999-02-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/523049-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - TRASFERIMENTI

Il provvedimento del datore di lavoro di trasferimento di sede di un lavoratore che non sia adeguatamente giustificato a norma dell'art. 2103 cod. civ. determina la nullità dello stesso e integra un inadempimento parziale del contratto di lavoro, con la conseguenza che la mancata ottemperanza allo stesso provvedimento da parte del lavoratore trova giustificazione sia quale attuazione di un'eccezione di inadempimento (art. 1460 cod. civ.), sia sulla base del rilievo che gli atti nulli non producono effetti; non si può invece ritenere che sussista una presunzione di legittimità dei provvedimenti aziendali, che imponga l'ottemperanza agli stessi fino a un contrario accertamento in giudizio. (Nella specie la lavoratrice interessata era stata licenziata in quanto si era rifiutata di prendere servizio presso il nuovo posto di lavoro, sito in una città molto distante, presentandosi invece presso la sede originaria; il giudice di merito, con la sentenza confermata dalla S.C. ha dichiarato illegittimo il licenziamento ritenendone insussistenti i presupposti oggettivi e soggettivi).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1460, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2106 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2104

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)