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Sez. U, Sentenza n. 3025 del 29/12/1967 (Rv. 330752 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA O D'URGENZA - INDENNITA - PROTRAZIONE OLTRE IL BIENNIO - IN GENERE - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA - CRITERI.*
Stato
decisa il 1967-12-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/330752-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA O D'URGENZA - INDENNITA - PROTRAZIONE OLTRE IL BIENNIO - IN GENERE - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA - CRITERI.*

2n ipotesi di mancata emanazione del decreto di espropriazione nel termine di due anni dall'occupazione di urgenza dell'immobile, si deve escludere che questa ultima possa considerarsi un'anticipata immissione in possesso dell'immobile e, pertanto, non e piu giustificato il principio dell'indennita unica. In tale ipotesi, al proprietario, oltre ai danni patiti in conseguenza della mancata restituzione del bene, deve essere corrisposta, per i due anni di occupazione legittima, una distinta indennita, da liquidarsi con autonomo criterio.. (Cfr. 1591-65).*

Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 73

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)