Sez. 1, Sentenza n. 2541 del 07/03/1998 (Rv. 513450 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA | Occupazione legittima - Indennità - Determinazione - Criteri - Rapporti con l'indennità di esproprio - Rispettivi criteri di liquidazione - Identità - Sussistenza - Art. 5 bis legge 359 del 1992 - Procedimenti in itinere per la determinazione dell'indennità di occupazione - Applicazione dello "ius superveniens" - Legittimità.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA
In tema di espropriazione, per effetto del mutato quadro normativo determinatosi con l'entrata in vigore dell'art. 5 bis della legge 359 del 1992 (nonché dell'art. 3, comma sessantacinquesimo, della legge 662 del 1996), la determinazione tanto dell'indennità di esproprio, quanto di quella da occupazione legittima devono ritenersi ormai regolate dagli stessi principi, con conseguente esclusione, con riguardo alla seconda, della legittimità di qualsivoglia criterio che faccia riferimento al valore di mercato del bene, e senza che, per i procedimenti "in itinere", possa escludersi l'operatività della ricordata norma sul presupposto che essa disciplina la sola indennità di esproprio, attesa la perdita di ogni autonomia funzionale e strutturale dell'istituto dell'occupazione di urgenza rispetto alla successiva procedura espropriativa.
Riferimenti normativi: Legge 08/08/1992 num. 359 art. 52, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 71, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 72
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)