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Sez. U, Ordinanza n. 6217 del 23/03/2005 (Rv. 580728 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA | Persone non residenti o non domiciliate nella circoscrizione territoriale dell'ufficiale giudiziario - Riferimento dell'atto ad un procedimento di competenza del giudice dell'ufficio giudiziario proprio dell'ufficiale notificante - Necessità.
Stato
decisa il 2005-03-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/580728-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA

Ai sensi degli artt. 106 e 107 d.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229, l'ufficiale giudiziario è competente a notificare, per mezzo del servizio postale, atti del suo ministero a persone residenti, dimoranti o domiciliate nella sua circoscrizione territoriale, mentre può procedere a notifiche nei confronti di soggetti residenti altrove solo se l'atto si riferisce ad un procedimento che sia o possa essere di competenza del giudice al quale il notificante è addetto.

Riferimenti normativi: DPR 15/12/1959 num. 1229 art. 106, DPR 15/12/1959 num. 1229 art. 107

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)