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Sez. 1, Sentenza n. 3281 del 03/07/1978 (Rv. 392708 - 01)

TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - IMPOSTA AREE FABBRICABILI - DICHIARAZIONE DI INCOSTITUZIONALITA: EFFETTI - DELL'ART 25, SECONDO COMMA, DELLA LEGGE N 246 DEL 1963 - PAGAMENTO DEL TRIBUTO ANTERIORE ALLA SENTENZA DICHIARATIVA DELL'ILLEGITTIMITA - VALIDITA - IMPOSTA APPLICATA RETROATTIVAMENTE CON RIFERIMENTO ALLA DATA DI DECORRENZA DEL CONTRIBUTO DI MIGLIORIA - PAGAMENTI DELL'IMPOSTA SUCCESSIVI ALLA PREDETTA SENTENZA - RIPETIBILITA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1978-07-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/392708-01

TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - IMPOSTA AREE FABBRICABILI - DICHIARAZIONE DI INCOSTITUZIONALITA: EFFETTI - DELL'ART 25, SECONDO COMMA, DELLA LEGGE N 246 DEL 1963 - PAGAMENTO DEL TRIBUTO ANTERIORE ALLA SENTENZA DICHIARATIVA DELL'ILLEGITTIMITA - VALIDITA - IMPOSTA APPLICATA RETROATTIVAMENTE CON RIFERIMENTO ALLA DATA DI DECORRENZA DEL CONTRIBUTO DI MIGLIORIA - PAGAMENTI DELL'IMPOSTA SUCCESSIVI ALLA PREDETTA SENTENZA - RIPETIBILITA - LIMITI.*

La dichiarazione di illegittimita costituzionale dell'art 25, comma secondo, della legge 5 marzo 1963 n 246, sull'istituzione della imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili, non esplica alcun effetto rispetto al pagamento del tributo (o delle rate di imposta) che sia gia avvenuto entro la data di pubblicazione della sentenza dichiarativa dell'illegittimita costituzionale n 44 del 1966, ove il tributo sia stato liquidato in conformita di accertamento definitivo ovvero a seguito di concordato o altrimenti, e non sono ripetibili le rate di imposta pagate se il tributo sia stato liquidato sull'imponibile indicato dallo stesso contribuente nella denuncia o nel ricorso presentato al solo fine di contestare il maggior valore accertato. Pertanto, nel caso in cui l'imposta sia stata applicata retroattivamente con riferimento alla data di decorrenza del contributo di miglioria, sono ripetibili solo i pagamenti di imposta eseguiti dopo la pubblicazione della richiamata decisione con riferimento tuttavia ai soli contratti stipulati prima della data di applicazione del contributo di miglioria generica. (V 642/73, mass n 362741; (V 39/73, mass n 361785).*

Riferimenti normativi: Legge 11/03/1953 num. 87 art. 30 CORTE COST., Legge 05/03/1963 num. 246 art. 25 CORTE COST., Legge 05/03/1963 num. 246 art. 27 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)