Sez. 1, Sentenza n. 39 del 10/01/1973 (Rv. 361785 - 01)
TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - IMPOSTA AREE FABBRICABILI - DICHIARAZIONE DI INCOSTITUZIONALITA: EFFETTI - RETROATTIVITA - LIMITI - RAPPORTO TRIBUTARIO ESAURITO - NOZIONE.*
TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - IMPOSTA AREE FABBRICABILI - DICHIARAZIONE DI INCOSTITUZIONALITA: EFFETTI - RETROATTIVITA - LIMITI - RAPPORTO TRIBUTARIO ESAURITO - NOZIONE.*
La sentenza n 44 del 1966 della Corte costituzionale ha individuato la contrarieta al principio costituzionale dell'art 25 della legge istitutiva dell'imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili, non in una inconciliabilita derivante dal carattere retroattivo dell'imposizione per se stesso considerato, ma soltanto dalla concreta disciplina dell'imposizione medesima, strutturata in modo da non garantire la sua incidenza sui soli effetti economici ancora esistenti nella sfera patrimoniale dei contribuenti. Ne discende che la dichiarazione di illegittimita costituzionale non ha efficacia ex tunc, con la conseguente caducazione di tutti i rapporti costituitisi durante la vigenza della norma, anche se esauriti, ma ha una limitata retroattivita operante soltanto sui rapporti che per non aver ancora esaurito i loro effetti imporrebbero un'ulteriore applicazione della norma che li disciplina se non ne fosse stata dichiarata l'illegittimita costituzionale. Deve considerarsi esaurito il rapporto tributario quando l'accertamento, compiuto dall'amministrazione con l'adesione del contribuente, e divenuto definitivo per il mancato esperimento nei termini e nei modi di legge dei rimedi previsti dall'ordinamento tributario ed e stato seguito dal pagamento dell'imposta nel suo intero ammontare prima della pronuncia di incostituzionalita, in conformita della norma allora in vigore. (V 1551/70, mass n 347413).*
Riferimenti normativi: Legge 11/03/1953 num. 87 art. 30 CORTE COST., Legge 29/01/1958 num. 645 art. 34 CORTE COST., Legge 05/03/1963 num. 246 art. 25 CORTE COST., Costituzione art. 136, Legge 14/09/1931 num. 1175 art. 285 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)