Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 8875 del 11/04/2013 (Rv. 626071 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO) | Verifica dell'impugnabilità dell'atto - Necessità - Esclusione - Condizioni - Fondamento - Fattispecie.
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO)
In tema di regolamento di competenza d'ufficio, deve prescindersi dalla verifica dell'impugnabilità, o no, dell'atto che ha dato luogo al conflitto negativo, essendo ammissibile il regolamento qualora, pur non trattandosi di impugnazione in senso stretto, riguardi un atto teso a sollecitare la corte regolatrice alla determinazione del giudice naturale. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto legittimato a sollevare il conflitto negativo di competenza il giudice tutelare a cui erano stati trasmessi gli atti di un procedimento da altro giudice tutelare a sua volta ritenutosi incompetente per la sopravvenuta irreperibilità dell'interdetto legale).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)