diritto.io

Sez. 1, Ordinanza n. 2765 del 26/02/2002 (Rv. 552544 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO) | Presupposti - Nei procedimenti relativi a materie prevedenti poteri di intervento d'ufficio del giudice - Mancata riassunzione ai sensi dell'art. 50 cod. proc. civ. dinanzi al giudice indicato come competente - Irrilevanza - Trasmissione officiosa degli atti dal giudice dichiaratosi incompetente all'altro giudice dubitante a sua volta della propria competenza - Sufficienza, ai fini dell'ammissibilità del conflitto - Fattispecie.
Stato
decisa il 2002-02-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/552544-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO)

È ammissibile la richiesta d'ufficio del regolamento di competenza, ancorché in difetto di riassunzione nei modi e nei termini previsti dall'art. 50 cod. proc. civ., e dunque sulla base della semplice trasmissione officiosa degli atti dall'uno (dichiaratosi incompetente) all'altro giudice (ritenuto dal primo competente per ragioni di territorio, ma che a sua volta dubiti della propria competenza e la declini), ogniqualvolta si versi in una materia nella quale il giudice competente disponga di poteri di intervento d'ufficio, nel senso che le norme di legge lo abilitino ad una pronuncia d'ufficio in termini di iniziativa giudiziale del processo o di iniziativa giudiziale della pronuncia di merito, secondo il disposto dell'art. 2907 cod. civ. (Principio espresso in relazione ad un procedimento ablativo - limitativo della potestà genitoriale).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 50 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2907, Cod. Civ. art. 330, Cod. Civ. art. 333 CORTE COST., Cod. Civ. art. 334, Cod. Civ. art. 336 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)