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Sez. 2, Sentenza n. 1702 del 29/05/1972 (Rv. 358588 - 01)

SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - DISPOSIZIONI GENERALI - DELAZIONE DELL'EREDITA (CHIAMATA ALL'EREDITA) - PATTI SUCCESSORI E DONAZIONI MORTIS CAUSA (DIVIETO) - PATTO SUCCESSORIO - NOZIONE.*
Stato
decisa il 1972-05-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/358588-01

SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - DISPOSIZIONI GENERALI - DELAZIONE DELL'EREDITA (CHIAMATA ALL'EREDITA) - PATTI SUCCESSORI E DONAZIONI MORTIS CAUSA (DIVIETO) - PATTO SUCCESSORIO - NOZIONE.*

Il patto successorio deve consistere in una convenzione fra le parti, intesa - nell'ipotesi del patto cosidetto istitutivo - a provvedere alla successione di una di esse. Pertanto, ai fini della sussistenza di un patto consimile, non si puo prescindere dalla dimostrazione di un preciso accordo fra le parti, diretto a far sorgere (indipendentemente, S'intende, dalla disposizione dell'art 458 cod civ) un vero e proprio vincolum iuris, di cui la successiva disposizione testamentaria costituisca, in concreto, l'adempimento: di un accordo cioe che abbia di per se i requisiti di una valida e irrevocabile fonte di obbligazione e che, d'altra parte, sia da considerarsi nullo solamente in virtu della norma dell'art 458 cod civ.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 458

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)