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Sez. 2, Sentenza n. 5693 del 03/11/1979 (Rv. 402291 - 01)

SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - DISPOSIZIONI GENERALI - DELAZIONE DELL'EREDITA (CHIAMATA ALL'EREDITA) - PATTI SUCCESSORI E DONAZIONI 'MORTIS CAUSÀ(DIVIETO) - PATTO SUCCESSORIO - INCLUSIONE NEL TESTAMENTO DI ESPRESSIONI GENERICHE RIVELATRICI DI IMPEGNI DI CARATTERE AFFETTIVO E MORALE - PATTO SUCCESSORIO - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1979-11-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/402291-01

SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - DISPOSIZIONI GENERALI - DELAZIONE DELL'EREDITA (CHIAMATA ALL'EREDITA) - PATTI SUCCESSORI E DONAZIONI 'MORTIS CAUSÀ(DIVIETO) - PATTO SUCCESSORIO - INCLUSIONE NEL TESTAMENTO DI ESPRESSIONI GENERICHE RIVELATRICI DI IMPEGNI DI CARATTERE AFFETTIVO E MORALE - PATTO SUCCESSORIO - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE.*

Il patto successorio nella Forma di patto istitutivo, consiste in una convenzione obbligatoria in astratto suscettibile di coazione giuridica ad adempiere, ma nulla (soltanto) per il divieto posto dall'art 458 cod civ, di cui la successiva disposizione testamentaria costituisca l'adempimento, e, pertanto, non ricorre quando nella scheda testamentaria siano inserite locuzioni generiche, rivelatrici di impegni di carattere affettivo e morale (come quella di accordi familiari o patti pregressi) in Mancanza di prova degli elementi essenziali del patto, cioe delle parti tra le quali questo e intercorso, della controprestazione costituente il corrispettivo della istituzione, e della idoneita giuridica del vincolo a determinare, indipendentemente dalla nullita ex lege, la volonta del testatore alla istituzione medesima. (Conf 1702/72, mass n 358588).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 458

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)