Sez. 2, Sentenza n. 31593 del 13/07/2011 Ud. (dep. 09/08/2011) Rv. 250913 - 01
GIUDIZIO - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - ESAME DEI TESTIMONI - CONTESTAZIONI - IN GENERE | Esame del testimone - Dichiarazione di non ricordare - Contestazione - Veridicità di quanto già dichiarato in sede d'indagini preliminari - Utilizzabilità del contenuto delle dichiarazioni predibattimentali - Ragioni.
GIUDIZIO - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - ESAME DEI TESTIMONI - CONTESTAZIONI - IN GENERE
La dichiarazione dibattimentale del testimone che il fatto o circostanza dichiarata nel corso delle indagini, e di cui ha contestazione per non averne avuto ricordo, sono rispondenti al vero, e tanto perchè, se così non fosse, non ne avrebbe fatto oggetto di dichiarazioni predibattimentali, è utilizzabile quanto al contenuto relativo alla sussistenza del fatto o circostanza, dato che la risposta alla contestazione per difetto di ricordo ha introdotto nel dibattimento quanto già dichiarato in precedenza.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 500 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)