Sez. 2, Sentenza n. 18392 del 18/03/2025 Ud. (dep. 15/05/2025) Rv. 288092-02
PROVE - MEZZI DI PROVA - TESTIMONIANZA - IN GENERE | Contestazioni ai sensi dell’art. 500, comma 2, cod. proc. pen. - Conferma delle dichiarazioni predibattimentali - Valore probatorio - Equivalenza alle dichiarazioni rese in dibattimento - Sussistenza - Obbligo del giudice di motivare in ordine all’attendibilità del teste - Indicazioni.
PROVE - MEZZI DI PROVA - TESTIMONIANZA - IN GENERE
In tema di esame testimoniale, l'obbligo del giudice di motivare, in maniera congrua ed esaustiva, in ordine all'attendibilità del teste, nel caso in cui siano recepite e valutate come dichiarazioni rese direttamente in sede dibattimentale quelle utilizzate per le contestazioni e confermate, deriva direttamente dal disposto dell'art. 500, comma 2, cod. proc. pen. che presuppone la difformità tra quanto riferito in sede di esame e quanto precedentemente
dichiarato nel corso delle indagini preliminari e che, laddove il teste affermi la veridicità di queste ultime mediante richiami per colmare il "deficit" mnemonico, richiede un reale confronto con le ragioni che possono giustificare un mancato o incompleto ricordo dei fatti, tanto più stringente quanto più rilevante sia la predetta difformità.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 500 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)