Sez. L, Sentenza n. 1362 del 10/05/1974 (Rv. 369440 - 01)
STAMPA - GIORNALISTA - CONTRIBUTO DI LAVORO GIORNALISTICO (LAVORO SUBORDINATO) - RAPPORTO DI LAVORO CON PERSONA NON ISCRITTA ALL'ALBO PROFESSIONALE - PRESTAZIONE DI FATTO CON VIOLAZIONE DI LEGGE - RETRIBUZIONE E TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO - SPETTANZA.*
STAMPA - GIORNALISTA - CONTRIBUTO DI LAVORO GIORNALISTICO (LAVORO SUBORDINATO) - RAPPORTO DI LAVORO CON PERSONA NON ISCRITTA ALL'ALBO PROFESSIONALE - PRESTAZIONE DI FATTO CON VIOLAZIONE DI LEGGE - RETRIBUZIONE E TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO - SPETTANZA.*
Il rapporto di lavoro giornalistico subordinato, concluso con chi non e iscritto all'albo professionale, non e nullo per l'illiceita della causa e dell'oggetto, ma per violazione di norme imperative. Pertanto, poiche ai sensi dell'art 2126, comma primo, cod civ la nullita non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, spettano al lavoratore la retribuzione e ogni altro diritto conseguenziale, ivi compreso il trattamento di fine rapporto. (V 904'72, mass n 357156; 995'71, mass n 350963).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2126 CORTE COST., Legge 03/02/1963 num. 69 art. 45 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)