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Sez. L, Sentenza n. 5228 del 05/10/1981 (Rv. 415997 - 01)

STAMPA - GIORNALISTA - CONTRATTO DI LAVORO GIORNALISTICO (LAVORO SUBORDINATO) - ISCRIZIONE ALL'ALBO - MANCANZA - ILLEGITTIMITÀ DEL CONTRATTO - CONSEGUENZE - DIRITTO AL COMPENSO EX ART. 2126 COD. CIV. - SUSSISTENZA - PROPORZIONALITÀ EX ART. 36 COST. - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1981-10-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/415997-01

STAMPA - GIORNALISTA - CONTRATTO DI LAVORO GIORNALISTICO (LAVORO SUBORDINATO) - ISCRIZIONE ALL'ALBO - MANCANZA - ILLEGITTIMITÀ DEL CONTRATTO - CONSEGUENZE - DIRITTO AL COMPENSO EX ART. 2126 COD. CIV. - SUSSISTENZA - PROPORZIONALITÀ EX ART. 36 COST. - NECESSITÀ.*

Ancorché sia sanzionata penalmente, la Mancanza d'iscrizione all'albo, secondo le norme della legge 3 febbraio 1963 n. 69, del soggetto che svolga attività di natura giornalistica nell'ambito di un rapporto di lavoro di carattere subordinato non comporta la nullità per illiceità dell'oggetto o della causa del relativo contratto, ma soltanto l'illegittimità dello stesso, con la conseguenza che, ai sensi del primo comma dell'art. 2126 cod. civ., la prestazione di detta attività non può ritenersi improduttiva di effetti, ma dà diritto al relativo compenso, che dev'essere proporzionato, ai sensi dell'art. 36 della Costituzione, all'entità ed alla natura dell'attività effettivamente svolta. (V. 1812/80, mass. N. 405415; (V. 3181/78, mass. N. 392641; (V. 127/76, mass. N. 378765; (V. 1362/74, mass. N. 369440).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2126 CORTE COST., Legge 03/02/1963 num. 69 art. 45 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)