Sez. 2, Sentenza n. 995 del 05/04/1971 (Rv. 350963 - 01)
STAMPA - GIORNALISTA - ALBO - CONTRATTO DI LAVORO GIORNALISTICO (LAVORO SUBORDINATO) - ASSUNZIONE DEL TITOLO ED ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE - ISCRIZIONE NELL'ALBO - NECESSITA - MANCANZA - SANZIONI PENALI - INCIDENZA SULLA CAUSA DEL RAPPORTO DI LAVORO - ILLICEITA DELL'INOSSERVATA CLASSIFICAZIONE PROFESSIONALE - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*
STAMPA - GIORNALISTA - ALBO - CONTRATTO DI LAVORO GIORNALISTICO (LAVORO SUBORDINATO) - ASSUNZIONE DEL TITOLO ED ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE - ISCRIZIONE NELL'ALBO - NECESSITA - MANCANZA - SANZIONI PENALI - INCIDENZA SULLA CAUSA DEL RAPPORTO DI LAVORO - ILLICEITA DELL'INOSSERVATA CLASSIFICAZIONE PROFESSIONALE - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*
L'art 45 della legge 3 febbraio 1963, n 69, per l'ordinamento della professione di giornalista dispone che nessuno puo assumere il titolo, ne esercitare la professione di giornalista se non e iscritto nell'albo professionalè che la violazione di tale disposizione e punita a norma degli artt 348 e 496 del codice penale, ove il fatto non costituisca un reato piu grave. Tale disposizione, pero, non puo incidere e non incide sulla causa del rapporto di lavoro ne rende illecito l'oggetto del contratto che non abbia rispettato l'attribuzione della classificazione professionale giornalistica, in base ai criteri di appartenenza fissati dalla legge, quando il rapporto di lavoro nella sua obiettivita abbia natura giornalistica e l'attivita svolta presenti quindi elementi propri dell'attivita di giornalista professionista. (V 2918'60' 3601'55).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 496, Cod. Pen. art. 348 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2126 CORTE COST., Legge 03/02/1963 num. 69 art. 45 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)