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Sez. 6, Sentenza n. 46750 del 18/10/2012 Ud. (dep. 03/12/2012) Rv. 254273 - 01

REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE - OMESSA PRESTAZIONE DEI MEZZI DI SUSSISTENZA | Genitore separato - Inadempimento degli obblighi di versamento imposti dal giudice civile - Reato - Sussistenza - Effettiva partecipazione dei coniugi ai bisogni dei minori - Accertamento in sede penale - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2012-10-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/254273-01

REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE - OMESSA PRESTAZIONE DEI MEZZI DI SUSSISTENZA

Integra il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare il genitore separato che non adempie agli obblighi di versamento imposti dal giudice civile in favore dei figli minori, essendo escluso ogni accertamento in sede penale sulla effettiva capacità proporzionale di ciascun coniuge di concorrere al soddisfacimento dei bisogni dei minori, e spettando al solo giudice civile tale verifica, in quanto la disposizione incriminatrice si limita a sanzionare la condotta di inadempimento. (In motivazione la Corte ha affermato che il principio consegue alla parificazione operata dal legislatore tra la condotta prevista dall'art. 3 della legge 8 febbraio 2006, n. 54, e quella contemplata dall'art. 12 sexies della legge 12 dicembre 1970, n. 898, relativa alla violazione degli obblighi gravanti sul genitore divorziato, in linea con l'esigenza rilevata da Corte cost., sent. n. 472 del 1989).

Riferimenti normativi: Legge 12/12/1970 num. 898 art. 12 sexies CORTE COST. PENDENTE, Legge 08/02/2006 num. 54 art. 3, Cod. Pen. art. 570 CORTE COST., Cod. Civ. art. 155 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)