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Sez. 6, Sentenza n. 49501 del 12/11/2009 Ud. (dep. 23/12/2009) Rv. 245653 - 01

REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE - OMESSA PRESTAZIONE DEI MEZZI DI SUSSISTENZA | Omesso pagamento dell'assegno stabilito dal giudice civile - Accertamento del giudice penale in ordine alla mancanza dei mezzi di sussistenza - Necessità.
Stato
decisa il 2009-11-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/245653-01

REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE - OMESSA PRESTAZIONE DEI MEZZI DI SUSSISTENZA

Ai fini della configurabilità del delitto previsto dall'art. 570, comma secondo, cod. pen., il giudice penale deve accertare, nell'ipotesi di mancata corresponsione da parte del coniuge obbligato al versamento dell'assegno stabilito in sede di separazione coniugale, se per effetto di tale condotta siano venuti a mancare in concreto i mezzi di sussistenza ai beneficiari.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 570 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)