diritto.io

Sez. 6, Sentenza n. 1653 del 24/10/2013 Ud. (dep. 15/01/2014) Rv. 258132 - 01

REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE - OMESSA PRESTAZIONE DEI MEZZI DI SUSSISTENZA | Violazione degli obblighi di natura economica posti a carico del genitore separato - Obblighi concordati in sede di separazione consensuale - Configurabilità del reato - Sussistenza - Ragioni.
Stato
decisa il 2013-10-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/258132-01

REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE - OMESSA PRESTAZIONE DEI MEZZI DI SUSSISTENZA

In tema di violazione degli obblighi di natura economica posti a carico del genitore separato, la disposizione dell'art. 12 sexies legge 1 dicembre 1970, n. 898 (richiamata dall'art. 3 della legge 8 febbraio 2006 n. 54) si applica anche al mancato adempimento degli obblighi assunti dai coniugi, per il mantenimento dei figli minori, in sede di separazione consensuale. (In motivazione, la S.C. ha precisato che il citato art. 3 sanziona la violazione degli "obblighi di natura economica", senza operare alcuna distinzione quanto alla loro fonte).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 155 CORTE COST., Cod. Pen. art. 570 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 12 sexies CORTE COST. PENDENTE, Legge 08/02/2006 num. 54 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)