Sez. 4, Sentenza n. 6593 del 05/05/1998 Ud. (dep. 04/06/1998) Rv. 211238 - 01
PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDIZIO ABBREVIATO - APPELLO - LIMITI - PER IL PUBBLICO MINISTERO | Sentenza di condanna - Appello del p.m. - Esclusione - Qualificazione come ricorso per cassazione - Conversione del ricorso in appello - Ammissibilità - Condizione.
PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDIZIO ABBREVIATO - APPELLO - LIMITI - PER IL PUBBLICO MINISTERO
L'appello del p.m. contro sentenza di condanna in giudizio abbreviato, precluso (salvo che si tratti di sentenza che modifica il titolo di reato) dall'art. 443, comma terzo, cod. proc. pen., va tuttavia, ai sensi dell'art. 568 stesso codice, qualificato ricorso per cassazione, che a sua volta, nel caso sia stato proposto appello anche da parte dell'imputato, si converte in appello ai sensi dell'art. 580 cod. proc. pen.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 443 com. 3 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 443 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 568, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 580, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 580
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)