Sez. 6, Sentenza n. 42810 del 25/09/2002 Ud. (dep. 18/12/2002) Rv. 223788 - 01
PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDIZIO ABBREVIATO - APPELLO - LIMITI - PER IL PUBBLICO MINISTERO | Ricorso per cassazione - Conversione del ricorso in caso di appello dell'imputato - Poteri e criteri di cognizione da parte del giudice di appello - Sono quelli del giudice di legittimità - Accoglimento dei motivi di ricorso - Provvedimenti conseguenti - Statuizione sulle questioni di merito implicate dall'accoglimento dei motivi - Necessità - Sussistenza.
PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDIZIO ABBREVIATO - APPELLO - LIMITI - PER IL PUBBLICO MINISTERO
In tema di giudizio abbreviato, quando l'imputato propone appello contro la sentenza di condanna, l'eventuale ricorso per cassazione proposto dal pubblico ministero si converte in appello in applicazione dell'art. 580 cod. proc. pen., ma conserva la propria natura di impugnazione di legittimità. Ne consegue che la Corte di appello deve sindacarne l'ammissibilità secondo i parametri dell'art. 606 cod. proc. pen., ed i suoi poteri di cognizione sono limitati alle censure di legittimità. Tuttavia, una volta che ritenga fondata una di dette censure, la Corte riprende la propria funzione di giudice del merito e può adottare le statuizioni conseguenti, senza necessariamente procedere in via formale all'annullamento della pronuncia di primo grado (Fattispecie nella quale la Corte di merito, in accoglimento del motivo di ricorso del P.M. di erronea applicazione del comma 5 dell'art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, aveva rivalutato in fatto la sussistenza dell'attenuante della fattispecie di lieve entità, escludendola alla luce del principio di diritto adottato e dunque riformando la sentenza di primo grado in senso sfavorevole all'imputato).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 580, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 580, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 443 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 443 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 606, DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 com. 5 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 591
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)