Sez. 6, Sentenza n. 13294 del 04/10/1999 Ud. (dep. 18/11/1999) Rv. 214894 - 01
PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDIZIO ABBREVIATO - APPELLO - LIMITI - PER IL PUBBLICO MINISTERO | Ricorso per cassazione - Conversione in appello nella ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 580 cod. proc. pen. - Applicazione della norma in qualsiasi caso di ricorso per cassazione, compresa l'ipotesi di ricorso proposto dal pubblico ministero avverso sentenza di condanna pronunciata a seguito di giudizio abbreviato - Necessità - Sussistenza.
PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDIZIO ABBREVIATO - APPELLO - LIMITI - PER IL PUBBLICO MINISTERO
L'art. 580 cod. proc. pen. detta una regola valida in ogni caso di proposizione di mezzi di impugnazione diversi, sia che il ricorso per cassazione riguardi profili di violazione di legge sia questioni che attengano al vizio di motivazione, avendo la funzione, squisitamente processuale, di evitare una molteplicità di pronunce, eventualmente contrastanti, emesse in sede di impugnazione. La norma va applicata anche in caso di inammissibilità del ricorso per cassazione, quando il ricorso stesso implichi valutazioni di merito, come pure nella ipotesi che si tratti di ricorso per cassazione del pubblico ministero avverso una sentenza di condanna pronunciata con il rito abbreviato.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 443 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 443 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 580, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 580, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 591, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 606
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)