Sez. 2, Sentenza n. 13663 del 28/02/2003 Cc. (dep. 25/03/2003) Rv. 224763 - 01
GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - INCOMPATIBILITÀ - ATTI COMPIUTI NEL PROCEDIMENTO | Giudice che, quale componente del Tribunale del riesame, abbia valutato la misura cautelare, emessa da giudice dichiaratosi incompetente, successivamente chiamato a valutare, sempre in qualità di giudice del riesame, la legittimità della misura cautelare rinnovata ex art. 27 cod. proc. pen. - Incompatibilità - Sussistenza - Esclusione.
GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - INCOMPATIBILITÀ - ATTI COMPIUTI NEL PROCEDIMENTO
Non sussiste l'incompatibilità, rilevante ai sensi dell'art. 34 cod. proc. pen., del magistrato che - chiamato a comporre il Tribunale del riesame - abbia giudicato della legittimità di una misura cautelare emessa da giudice, dichiaratosi incompetente, e che, successivamente, abbia giudicato, sempre in qualità di giudice del riesame, della legittimità della misura cautelare rinnovata ai sensi dell'art. 27 cod. proc. pen..
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 34 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 34 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 27 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 27 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)