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Sez. 6, Sentenza n. 36332 del 19/06/2003 Cc. (dep. 22/09/2003) Rv. 228411 - 01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - SENTENZA - ANNULLAMENTO - CON RINVIO - IN GENERE | Annullamento di ordinanza del tribunale del riesame - Formazione del collegio quale giudice del rinvio - Incompatibilità dei magistrati che abbiano deliberato il provvedimento annullato - Sussistenza - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-06-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/228411-01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - SENTENZA - ANNULLAMENTO - CON RINVIO - IN GENERE

In caso di annullamento con rinvio di una ordinanza del tribunale del riesame in materia di libertà personale, non sussiste alcuna incompatibilità dei magistrati che l'abbiano deliberata a comporre il collegio chiamato ad operare quale giudice di rinvio, in quanto la lett. a) dell'art. 623 cod. proc. pen. prevede, per il caso dell' ordinanza, la trasmissione degli atti allo stesso giudice che l'abbia pronunciata, e d'altro canto il procedimento incidentale "de libertate", non comportando un accertamento sul merito della contestazione, non può essere considerato un "giudizio" a fini di applicazione dell'art. 34 cod. proc. pen.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 34 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 34 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 623 lett. A, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 623 lett. A CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 310 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 311 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 311 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)