Sez. 2, Sentenza n. 2010 del 13/11/1981 Ud. (dep. 27/02/1982) Rv. 152507 - 01
NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - DOMICILIO DICHIARATO - DOMICILIO ELETTO - CAMBIO DI DOMICILIO - OMESSA COMUNICAZIONE ALL'UFFICIO PROCEDENTE - CONSEGUENZE: NOTIFICA MEDIANTE DEPOSITO IN CANCELLERIA.*
NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - DOMICILIO DICHIARATO - DOMICILIO ELETTO - CAMBIO DI DOMICILIO - OMESSA COMUNICAZIONE ALL'UFFICIO PROCEDENTE - CONSEGUENZE: NOTIFICA MEDIANTE DEPOSITO IN CANCELLERIA.*
Nell'ipotesi in cui non sia possibile eseguire le notifiche nel domicilio dichiarato od eletto dall'imputato e questi non abbia comunicato le modifiche del detto domicilio, le notifiche stesse devono essere eseguite mediante deposito dell'atto in cancelleria o segreteria con contemporaneo avviso di tale deposito al difensore, cioè con modalità analoghe a quelle prescritte per gli irreperibili. (V mass n 145736; (Conf mass n 146072).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 170 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 171 CORTE COST., Legge 08/08/1977 num. 532 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)