Sez. 3, Sentenza n. 12546 del 22/11/1991 (Rv. 474728 - 01)
Risarcimento del danno - Valutazione e liquidazione - In genere | Lesioni subite da una casalinga - Danno dell'infortunata - Parametro di valutazione - Fattispecie.
Risarcimento del danno - Valutazione e liquidazione - In genere
Ai fini del riconoscimento del danno per le lesioni subite da una casalinga, il giudice può legittimamente fare riferimento indicativo al reddito giornaliero di una collaboratrice familiare di prima categoria come parametro di valutazione del danno inferto all'infortunata, risultando il lavoro della madre di famiglia più importante, per estensione, intensità e responsabilità, di quello di una collaboratrice familiare ancorché di prima categoria. (Nella specie, il giudice del merito - la cui decisione è stata confermata dalla S.C. - aveva determinato il reddito medio giornaliero della vittima di un incidente stradale, madre di famiglia e casalinga, in una somma lievemente superiore a quella della collaboratrice domestica di prima categoria, in considerazione della maggiore ampiezza dei compiti svolti dalla prima, come moglie e madre, in seno al nucleo familiare).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)