diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 10015 del 15/11/1996 (Rv. 500558 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITÀ PERSONALE - IN GENERE | Lesioni subite da una casalinga - Danno patrimoniale - Risarcibilità - Condizioni.
Stato
decisa il 1996-11-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/500558-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITÀ PERSONALE - IN GENERE

Il danno patrimoniale come conseguenza della riduzione della capacità lavorativa generica di una persona è risarcibile autonomamente dal danno biologico soltanto se vi è la prova che il soggetto leso svolgesse - o fosse presumibilmente in procinto di svolgere - un'attività lavorativa produttiva di reddito, sia pure figurativo (come nel caso della casalinga).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)