Sez. 1, Sentenza n. 34661 del 30/06/2015 Cc. (dep. 07/08/2015) Rv. 264759 - 01
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - COGNIZIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE | Omessa applicazione di ufficio da parte del giudice d'appello dei benefici di legge - Rilevabilità nel giudizio di legittimità - Presupposti - Proposizione di specifico motivo di ricorso - Necessità - Conseguenze.
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - COGNIZIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE
L'omessa applicazione di ufficio della sospensione condizionale della pena, o del beneficio della non menzione della condanna, da parte del giudice d'appello ai sensi dell'art.597 cod.proc.pen, sollecitato a tal proposito dalla parte interessata, è sindacabile in cassazione per omessa motivazione solo se dedotta con specifico motivo di ricorso. (In applicazione del principio, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso straordinario ex art. 625 bis cod. proc. pen. avverso sentenza di legittimità che non si era pronunciata sulla richiesta di concessione dei doppi benefici di legge per l'assenza di specifico motivo di ricorso).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597 com. 5, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 609, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 625 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)