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Sez. 6, Sentenza n. 30201 del 27/06/2011 Ud. (dep. 28/07/2011) Rv. 256560 - 01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - BENEFICI | Mancata concessione della sospensione condizionale della pena - Obbligo di motivazione - Configurabilità - Condizioni.
Stato
decisa il 2011-06-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/256560-01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - BENEFICI

Il giudice d'appello ha l'obbligo di motivare sulla mancata concessione, ai sensi dell'art. 597, quinto comma, cod. proc. pen., della sospensione condizionale della pena solo se il beneficio sia stato espressamente richiesto da una delle parti almeno in sede di conclusioni, ovvero se la sentenza d'appello abbia condannato l'imputato in riforma della decisione assolutoria di primo grado, sempre che la sospensione condizionale fosse stata richiesta, in via subordinata, dinanzi al giudice "a quo".

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597 com. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)