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Sez. 2, Sentenza n. 40997 del 26/06/2013 Ud. (dep. 04/10/2013) Rv. 257234 - 01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - CIRCOSTANZE | Mancato esercizio del potere di comparazione delle circostanze - Obbligo di motivazione - ConfigurabilitĂ  - Condizioni.
Stato
decisa il 2013-06-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/257234-01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - CIRCOSTANZE

Il giudice d'appello ha l'obbligo di motivare sul mancato esercizio del potere di comparizione fra le circostanze, ai sensi dell' art. 597, quinto comma, cod. proc. pen., solo se vi sia stata sollecitazione della parte nel corso del giudizio e tale può essere considerata anche la presentazione di un motivo nuovo, seppure formulato al di fuori dei termini e dei modi stabiliti dagli artt. 581, 585, comma quarto, cod, proc, pen, e 167 disp. att. cod. proc. pen.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 69 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597 com. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)