Sez. L, Sentenza n. 2509 del 01/03/1993 (Rv. 481179 - 01)
Previdenza - (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro le malattie - Maternità | Diritto all'indennità giornaliera - Termine prescrizionale annuale - Atti interruttivi - Domanda amministrativa di pagamento e ricorso avverso il rifiuto dell'erogazione - Rilevanza.
Previdenza - (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro le malattie - Maternità
La decorrenza del termine prescrizionale annuale previsto dall'art. 6 ultimo comma della legge 11 gennaio 1943 n. 138 - applicabile anche dopo l'entrata in vigore della legge n. 833 del 1978 per il diritto all'indennità giornaliera di maternità di cui all'art. 15 della legge 30 dicembre 1971 n. 1204 - è interrotta, ancorché con effetto solo istantaneo, della domanda amministrativa di pagamento della prestazione, come dal ricorso avverso il provvedimento (reale o virtuale) di rifiuto dell'erogazione, che comportano ai sensi dell'art. 2943 quarto comma cod.civ. la costituzione in mora dell'ente debitore.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2943, Legge 11/01/1943 num. 138 art. 6 CORTE COST., Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 15 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)