Sez. L, Sentenza n. 8042 del 26/08/1997 (Rv. 507161 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - PRESTAZIONI - ASSISTENZA ECONOMICA - INDENNITÀ | Prescrizione - Decorrenza - Dal silenzio - rifiuto ex art. 7 legge 511 del 1973 - Eventuale ricorso contro il provvedimento - Termine di novanta giorni ex art. 46 della legge n. 88 del 1989 - Computabilità ai fini del decorso del termine annuale - Esclusione.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - PRESTAZIONI - ASSISTENZA ECONOMICA - INDENNITÀ
Il termine prescrizionale annuale del diritto all'indennità di malattia previsto dall'ultimo comma dell'art. 6 della legge 11 gennaio 1943 n. 138, inizia a decorrere dalla data di formazione del silenzio - rifiuto, ex art. 7 della legge 11 agosto 1973, n. 511, sulla domanda rivolta all'INPS per ottenerla, salvi gli effetti dell'eventuale ricorso contro il detto provvedimento a norma dell'art. 46, comma quinto della legge 9 marzo 1989, n. 88, la proposizione del quale implica la non computabilità ai fini prescrizionali, del successivo periodo di novanta giorni previsto dal comma sesto del medesimo articolo, decorso il quale l'interessato ha facoltà di adire l'autorità giudiziaria.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2943, Legge 11/01/1943 num. 138 art. 6 CORTE COST., Legge 09/03/1989 num. 88 art. 46
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)